05
Ago 2017
Interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata
Sulla Gazzetta ufficiale del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il dpr 31/2017 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata“, in vigore dal 6 aprile 2017.
Cosa prevede?
Il nuovo regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi (realizzabili senza l’autorizzazione), ai sensi dell’art. 12 del dl 83/2014 (decreto cultura).
Il dpr introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica e abroga il vecchio dpr 139/2010.
Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell’iter procedurale.
In particolare, negli allegati A e B del dpr 31/2017 sono stati individuati rispettivamente:
31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.
Abbiamo cercato di riassumere qui di seguito i più importanti, mentre per l’elenco completo si rimanda al testo integrale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/22/68/sg/pdf)
-Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche riguardanti un mutamento della destinazione d’uso;
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma;
-interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici; barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni;
- installazioni di impianti tecnologici esterni abilita, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico;
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
- interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde;
- interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno;
-sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie;
- occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
- installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
-realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;
-installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
-Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, dei materiali e delle finiture esistenti.
-realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, dei materiali e delle finiture esistenti;
-realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
-realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati;
- verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;
-manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
- manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati.