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LE TUTELE PER CHI ACQUISTA UNA CASA IN COSTRUZIONE


L’acquisto di una casa in corso di costruzione beneficia di una particolare protezione, disciplinata dal Dlgs 122/2005.
La legge prevede quindi che in sede di stipula del contratto preliminare, o comunque di qualsiasi contratto o accordo mediante il quale, a fronte delle obbligazioni assunte e delle somme anticipate o da versare, l’acquirente non acquisti da subito la proprietà del nuovo immobile in corso di costruzione, il venditore debba rilasciare un’apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) che garantisca tutte le somme consegnate o ancora da consegnare prima dell’atto definitivo di compravendita (coincidente dunque con il rogito notarile) e fino a tale momento. Novità (ottobre 2017- Ddl 2581) il notaio è tenuto al controllo della legalità dei due obblighi del costruttore verso il promissario acquirente.
Altra importante garanzia per l’acquirente è costituita dall’obbligo gravante sul costruttore o sul venditore di immobili in costruzione di rilasciare all’acquirente una polizza assicurativa che, per almeno dieci anni, tenga indenne l’acquirente dai danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere. Anche della regolarità di questa polizza si occupa il notaio.
La legge completa il rafforzamento della tutela dell’acquirente, estendendo anche al promissario acquirente il diritto al frazionamento del mutuo e dell’ipoteca gravante sull’immobile in costruzione, e il correlativo divieto di procedere alla vendita prima della suddivisione in quote del finanziamento e frazionamento o della cancellazione dell’ipoteca o del pignoramento, ove non accollati.

(da le Guide del Sole 24ore)